All’inizio degli anni ‘80, a seguito della emanazione della Legge n. 930/1980, è iniziato un percorso di adeguamento delle strutture aeroportuali ed eliportuali alle esigenze di sicurezza dei lavoratori e degli utenti interessati dall’attività di volo, in quegli anni in espansione soprattutto per quanto riguarda il Servizio di Soccorso Medico con elicotteri.
La legislazione in materia che da allora si è susseguita (D.M. Interno n. 121/1990, Decreto Interministeriale 08.08.2003, D.M. Infrastrutture e Trasporti 01.02.2006, D.M. Interno n. 238/2007, ecc.) ha ribadito e accentuato i requisiti di sicurezza, tra i quali il Servizio Antincendio (ovvero l’insieme di impianti, strumenti e addetti) che devono sussistere per la realizzazione e gestione delle elisuperfici e degli eliporti, qualsiasi sia la destinazione d’uso degli stessi e, in particolar modo ha sempre sottolineato l’importanza e l’insostituibilità di tale servizio.
Evitando una ricostruzione storico – giuridica degli ultimi trent’anni, A.N.I.S.A. rammenta che con il D.M. Infrastrutture e Trasporti 01.02.2006 (emanato di concerto con il Ministero dell’Interno, competente in via esclusiva a legiferare in materia antincendio come stabilito da ultimo con il D.lgs. 139/2006) si sono andate a delimitare le strutture eliportuali nelle quali è obbligatorio il Servizio Antincendio, ovvero:
- le elisuperfici in elevazione;
- le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS;
- le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento;
- le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attività aeroscolastica.
Va detto in merito che, già all’epoca, tale limitazione delle strutture da assoggettare all’obbligatoria protezione dal rischio incendio risultava contrastante con i principi base della lotta antincendio, dettati dall’intera normativa nazionale e internazionale. La scelta operata nel 2006, ad ogni modo, venne considerata accettabile in considerazione della reale tipologia e concentrazione di elisuperfici ed eliporti operanti sul territorio nazionale.
In merito ai principi base della “lotta antincendio”, è opportuno ricordare che la normativa italiana, fino al 2006, ha poggiato le proprie fondamenta giuridiche e tecniche anche su quanto stabilito dai disposti ICAO (International Civil Aviation Organization), organizzazione internazionale alla quale l’Italia aderisce e che ha come missione la regolamentazione dell’aviazione civile,secondo criteri e fattori condivisi a livello internazionale.
L’ICAO opera attraverso l’emanazione di Allegati Tecnici alla Convenzione di Chicago, meglio conosciuti come Annessi ICAO che sono i documenti più importanti attraverso i quali l’ICAO pubblica la propria attività normativa. Gli annessi contengono sia regole la cui adempienza è obbligatoria per gli Stati aderenti (Standard Practices), sia raccomandazioni (Recommended Practices) la cui applicazione è auspicata ai fini della standardizzazione mondiale.
I principali argomenti di interesse per l’A.N.I.S.A. , e da questi trattati, fanno riferimento all’Annesso ICAO 14. In tale allegato non viene in alcun modo presa in considerazione la tipologia di servizio o infrastruttura eliportuale o la frequenza dei voli, come per contro è disciplinato dal citato D.M. Infrastrutture e Trasporti 01.02.2006.
La normativa ICAO infatti fa riferimento esclusivamente alla attività di volo e alla tipologia di aeromobile e alle sue dimensioni, essendo di fatto fonte unica di rischio la sola presenza del mezzo (aereo o elicottero) ed essendo il livello di rischio associato variabile in base alle sole dimensioni (per la relativa quantità di combustibile e di persone presenti).
La Nota Introduttiva al Capitolo 6 viene esplicito chiaramente che le disposizioni relative agli eliporti sono di complemento allo standard indicato al punto 9.2.1 dell’Annesso 14 – Volume I.
Lo standard ivi richiamato stabilisce la necessità di predisporre i servizi e le attrezzature di soccorso e antincendio, a prescindere da qualsiasi classificazione.
Il sopracitato Capitolo 6 al punto 6.1 recita: “L’obiettivo principale del servizio di soccorso e antincendio è quello di salvare delle vite”.
Ne deriva quindi che “i fattori più importanti che gravano sull’efficacia di un soccorso in caso di incidente con possibilità di sopravvivenza sono l’addestramento ricevuto, la validità dell’equipaggiamento e la velocità con la quale il personale e le attrezzature destinate al soccorso e al servizio antincendio sono in grado di intervenire”.
Ne consegue che, le specifiche caratteristiche del Servizio Antincendio devono considerarsi obbligatorie e sono dettate dalle peculiarità degli utenti, delle strutture e dei mezzi da proteggere.
All’iniziativa ENAC relativa alla Bozza di “Regolamento per la costruzione e la gestione di eliporti” datata 14 dicembre 2009 nella quale viene, di fatto, soppresso il Servizio Antincendio per la quasi totalità delle strutture eliportuali italiane, l’A.N.I.S.A. ha risposto puntualmente con la redazione di un approfondito elaborato denominato “Documento Valutativo e Programmatico A.N.I.S.A” presentato il 26 Gennaio 2010 alla Direzione Centrale Regolamentazione dell’ENAC in occasione di un incontro richiesto dall’Associazione Datoriale in accordo con il Sindacato CONFSAL – CONFSAL VVF e trasmesso ufficialmente al Ministero dell’Interno.
Rimandando al sopracitato documento la disamina degli aspetti giuridici e tecnici di dettaglio, A.N.I.S.A. pone in evidenza come l’iniziativa dell’ENAC se attuata colpirebbe un comparto come quello della Sicurezza Antincendio che conta circa 1.000 posti di lavoro e notevoli investimenti delle aziende di settore.
Infatti, non è un caso che la CONFSAL – CONFSAL VVF ha innestato una dura lotta sindacale per la salvaguardia dei livelli occupazionali mentre l’A.N.I.S.A. lotta per la sopravvivenza delle aziende associate.
Infatti, con la Bozza di “Regolamento per la costruzione e la gestione di eliporti”, l’ENAC propone che il Servizio Antincendio dovrebbe essere obbligatorio per le infrastrutture utilizzate per il decollo e l’atterraggio di elicotteri impiegati in attività di trasporto commerciale, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- Infrastrutture sulle quali si svolgano operazioni strumentali o in condizioni IMC,
- Infrastrutture sulle quali si svolgano con continuità operazioni di trasporto commerciale con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a 4 nel trimestre di riferimento.
Inoltre, secondo un originale e arbitraria interpretazione della Direzione Centrale Regolamentazione dell’ENAC, l’attività di Soccorso Medico (118) non è di tipo commerciale!!! Non essendo di tipo commerciale non è previsto il Servizio Antincendio. Anche in questo caso si rimanda al Documento Valutativo e Programmatico A.N.I.S.A. per gli approfondimenti del caso.
Il 26 gennaio l’ A.N.I.S.A. ha chiesto dettagliate spiegazioni su tale specifico argomento ricevendo come risposta vaghe argomentazioni.
Uno dei criteri per eliminare del tutto il servizio antincendio nella quali totalità degli eliporti è quello di inserire quale primo elemento di valutazione dei rischi e soprattutto del rischio incendio, la statistica di incidenti finora avvenuti.
Premesso che in Italia non esistono statistiche ufficiali in merito,la logica dell’ENAC avrebbe come conseguenza che la probabilità di crash sia pari a zero.
L’ing. Cardi, direttore della Direzione Centrale Regolamentazione dell’ENAC, porta a sostegno delle proprie tesi l’abitudine e la preparazione tecnica dei piloti. Non può non sembrare fuorviante l’intento di far passare “l’abitudine” operativa quale garanzia di sicurezza, quando è universalmente riconosciuto che proprio l’abitudine e la sicumera generano la maggior parte di incidenti e infortuni (automobilistici, in ambito lavorativo, domestici ecc.) per lo scientifico calo di attenzione e cautela prestate.
Sconcerta inoltre l’affermazione dell’ing. Cardi, secondo il quale il Servizio Antincendio è considerato nella normativa ICAO una “raccomandazione” e non uno “standard”. Non possiamo certo pensare che il Direttore Centrale per la Regolamentazione dell’ENAC non abbia letto e correttamente inteso quanto scritto nero su bianco nell’Annesso 14 (come da A.N.I.S.A. sopra riportato).
Sull’argomento Bozza di “Regolamento per la costruzione e la gestione di eliporti” l’ing. Cardi in data 19.03.2010 riteneva di rispondere ai quesiti e alle argomentazioni di A.N.I.S.A. mentre in effetti non formula alcuna sostanziale spiegazione atta a fugare alcuni dei dubbi generati dal testo della “bozza”, che potrebbe mascherare interessi diversi e non sempre legittimi.
Ci piace sottolineare che la risposta all’A.N.I.S.A. è avvenuta dopo 3 mesi.
È appena il caso di segnalare a tutti gli associati che la ferma presa di posizione dell’A.N.I.S.A. ha trovato confronto nelle azioni di vari Senatori della Repubblica promotori di interpellanze parlamentari, sulle testate giornalistiche attraverso svariati articoli sulla questione oltre che nei “pesanti” comunicati della compagine sindacale.
Il 25 Agosto 2010 A.N.I.S.A. riceveva l’invito a un secondo incontro chiarificatore da parte dell’ENAC per il 31 Agosto 2010.
In tale data l’ing. Cardi illustrava le modifiche apportate alla nuova bozza di Regolamento ENAC – versione del 30 Giugno 2010.
Il direttore della Direzione Centrale Regolamentazione dell’ENAC, l’ing. Cardi, per la prima volta, riconosceva di fatto che il documento del 30 Giugno 2010 andava illustrato alla CONFASAL, alle compagnie elicotteristiche e ad altri eventuali fruitori, non meglio precisati, attraverso successivi e separati incontri.
Al termine dell’incontro l’ing. Cardi consegnava brevi manu ai rappresentanti A.N.I.S.A. le parti relative al Capitolo n. 1 – La Certificazione dell’Eliporto, al Capitolo n. 6 – La Certificazione del Gestore e al Capitolo n. 9 – Prevenzione e Gestione dei Rischi della nuova bozza di Regolamento ENAC – versione del 30 Giugno 2010.
Con A/R il 23 settembre 2010 A.N.I.S.A. rispondeva, ancora una volta, puntualmente a quanto esposto nella documentazione consegnata dall’ENAC col “Documento valutativo e programmatico di A.N.I.S.A. – Proposte correttive alla nuova bozza di Regolamento del 30 giugno 2010”, e a tale documento A.N.I.S.A. invita gli associati a far riferimento.
Di seguito si riportano i punti essenziali degli argomenti interessanti per gli associati.
Innanzitutto la nuova bozza di Regolamento ENAC – versione del 30 Giugno 2010 intende normare gli eliporti e non le elisuperfici.
Per i primi (gli eliporti) fornisce una definizione e il campo di applicabilità, per le seconde (le elisuperfici) non precisa nulla se non un generico riferimento nella sola introduzionealla nuova bozza di Regolamento ENAC – versione del 30 Giugno 2010 non avente, peraltro, alcun valore legislativo. Infatti, in tale introduzione viene assicurato che le elisuperfici restano normate, per quanto di competenza ENAC, dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 01.02.2006.
Data l’importanza dell’argomento si riporta integralmente quanto illustrato dall’ENAC nell’introduzione: “Al riguardo si evidenzia che, al fine di graduare il riassetto dell’esistente, è stata definita un’applicabilità tale che alle infrastrutture a servizio di strutture ospedaliere già realizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento continuano ad applicarsi le previsioni del D.M. 01/02/2006 e ss.mm.ii..”
Ovviamente A.N.I.S.A. chiede che tale fondamentale asserzione sia riportata nel testo del regolamento e non nell’Introduzione.
Per quanto attiene il soccorso e la lotta antincendio dalla bozza si evince che il servizio è obbligatorio per gli eliporti nei seguenti casi:
a) Eliporti sui quali si svolgano operazioni strumentali o in condizioni IMC;
b) Eliporti sui quali si svolgano con continuità operazioni di trasporto commerciale con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a 6 nel semestre di riferimento o con punte giornaliere previste superiori a 10 movimenti;
c) Eliporti che siano basi sanitarie oppure infrastrutture a servizio di strutture ospedaliere se ubicati su edifici con presenza di personale o degenti oppure eliporti ove si svolgono con continuità operazioni con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a 6 nel semestre di riferimento.
Per semestre di riferimento si intende quello con maggiore intensità di traffico.
Pur comprendendo che un Regolamento debba anche prevedere gli sviluppi commerciali futuri, porre l’obbligatorietà del “servizio antincendio” per eliporti di cui al punto a) appare del tutto aleatorio, in quanto non è prevedibile, ad esempio, a breve, la realizzazione di “aerovie”, già esistenti in altri paesi europei, e le idonee strumentazioni a terra.
Anche l’obbligatorietà del “servizio antincendio” negli eliporti di cui al punto b) appare non corrispondente alla realtà anche previsionale e maschera di fatto l’annullamento di ogni “sicurezza antincendio”; infatti, una media di movimenti giornalieri uguali o superiori a sei significa minimo 1.080 movimenti nel semestre!!! Alle stesse conclusioni si perviene prendendo in esame il vincolo di una punta giornaliera superiore a dieci movimenti.
Per garantire la mappatura e il controllo di tutte le strutture esistenti e di quelle di nuova costruzione, l’A.N.I.S.A. ritiene opportuno, fra l’altro, che il rilievo dei movimenti, a cura e responsabilità del gestore, debba essere ufficializzato all’ENAC che poi provveda alla pubblicazione e all’aggiornamento costante (almeno bimestrale) dei dati sul sito ufficiale www.enac.gov.it. Ai fini della trasparenza e dell’accessibilità dei dati, tale registro dovrà essere totalmente aperto ai terzi.
Per quanto concerne gli eliporti di cui al punto c) A.N.I.S.A. concorda sulla necessità di dotare i “futuri” eliporti in elevazione del “servizio antincendio”, indipendentemente dal numero di movimenti giornalieri nel semestre di riferimento.
Risulta per contro totalmente inspiegabile né tecnicamente validamente sostenibile che il servizio di “soccorso e lotta antincendio” debba essere abolito per gli eliporti che siano basi sanitarie o infrastrutture a servizio di strutture ospedaliere con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due nel semestre di riferimento!!!
Non è affatto chiara la logica che ha condotto l’ENAC a stabilire il brusco aumento dei movimenti che da 2 passano addirittura a 6 nel semestre di riferimento.
Appare “sconcertante” e inadeguato un “innalzamento dell’asticella” a 6 movimenti, che è un valore di ben tre volte superiore al limite stabilito per la definizione/classificazione di eliporto per lo specifico settore.
Ciò è evidente che risponde all’unica, ormai palese, volontà di eliminare, di fatto, il “servizio antincendio”!!!
Risulta anacronistico sottolineare come lo stesso ENAC riconosca che le strutture sanitarie sono ubicate, di norma, in contesti urbani considerati, ai fini del volo, ambienti “ostili”, e ci permettiamo di aggiungere anche molto spesso “congestionati”, per cui è bene prevedere per esse una maggiore tutela. Ricordiamo che gli eliporti, in analogia con quanto previsto per gli aeroporti, sono da considerarsi strutture ad “alto rischio” incendio, così come individuato dalla normativa vigente (D.M. Interno 10.03.98 e Legge 609/96) e come ribadito da tutte le Circolari attuative del Ministero dell’Interno in materia.
Sempre in maniera stravagante L’ENAC obbliga le sole Basi HEMS a trasformarsi da elisuperfici (ove oggi è obbligatorio il Servizio Antincendio”) in eliporti (ove per contro per avere l’obbligatorietà del Servizio Antincendio bisogna avere nel semestre, come già detto, ben 1080 movimenti)!!!
È bene sottolineare che le elisuperfici, pur trasformate in eliporti, per avere l’obbligatorietà del Servizio Antincendio devono avere nel semestre di riferimento un numero di movimenti di ben 3 volte superiore di quello per la trasformazione in eliporti stessi.
Tale ipotesi appare sconcertante e priva di logica a meno che non copra interessi particolari.
Se attuata porterebbe l’eliminazione del Servizio Antincendio in strutture che a partire dal 2006 sono già tutte perfettamente a norma, verificate e controllate proprio dall’ENAC.
In definitiva, i principali ma non esclusivi aspetti di interesse dell’ A.N.I.S.A. sono stati sin qui illustrati.
A.N.I.S.A. ha inoltre ribadito durante l’incontro del 31 agosto 2010 che gli aspetti inerenti la Sicurezza Antincendio sono di competenza del Ministero dell’Interno e con esso vanno esaminati e approfonditi.
Inoltre A.N.I.S.A. ha ritenuto invitare l’ENAC a un tavolo congiunto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, la CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori e la CONFSAL – Vigili del Fuoco, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco.
Scarica in formato .pdf i seguenti documenti:
- ENAC – Bozza del Regolamento per la gestione e l’esercizio degli eliporti
- ENAC – Nuova bozza di Regolamento – versione del 30 giugno 2010
- ENAC – Regolamento “Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri” edizione 4, approvato con delibera CDA ENAC n. 64/2009 del 15.12.2009
- Documento valutativo e programmatico di A.N.I.S.A. – 26 gennaio 2010
- Documento valutativo e programmatico di A.N.I.S.A. – Proposte correttive alla nuova bozza di Regolamento del 30 giugno 2010